Un brevetto conferisce al suo inventore un diritto di esclusiva sull’invenzione. Permette al suo proprietario di escludere altri dallo sfruttamento dell’invenzione nel territorio in cui è stato concesso. Consente, pertanto, al titolare di impedire a soggetti terzi la fabbricazione, il commercio l’importazione o l’uso dell’invenzione.
La protezione è concessa per un periodo di tempo limitato, generalmente 20 anni, e per una specifica area geografica. Trascorso tale periodo l’invenzione può essere utilizzata da chiunque perché il brevetto non è rinnovabile. Si tratta infatti di un accordo tra lo Stato e l’inventore il quale, in cambio dei diritti esclusivi, ha l’obbligo di rendere accessibile al pubblico l’invenzione una volta spirato il termine di protezione.
Per poter essere registrata, e quindi brevettata, un’invenzione deve rispettare numerosi criteri tra i quali: essere nuova, possedere attività inventiva, essere applicabile industrialmente e avere il carattere della liceità. Infatti, viene considerata invenzione ogni soluzione nuova e originale di un problema tecnico mai risolto in precedenza, o risolto in altro modo, suscettibile di concreta applicazione industriale.
Novità
Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
Attività inventiva
Un’invenzione è considerata possedere attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
Applicabilità industriale
Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Liceità
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
Un modello di utilità è un diritto di proprietà industriale che protegge le invenzioni, molto simile ad un brevetto, ma, generalmente, ha un periodo di protezione più breve (compreso tra i 6 e 15 anni) e requisiti di registrabilità meno restrittivi.
Possono essere registrati come modelli di utilità tutti i modelli nuovi atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o d’uso di macchine o parte di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
Per essere protetto come modello d’utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o d’uso.