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Disegno Comunitario

Il disegno comunitario ha validità in tutta l’Unione Europea ed ha carattere unitario in quanto costituisce un unico titolo, che soggiace ad un’unica norma e che vale per tutto il territorio dell’Unione Europea. Di fatto, non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l’utilizzazione, se non per la totalità dell’Unione Europea.

Il regolamento sul disegno Comunitario istituisce due tipi di protezione:

1. Disegno Comunitario Registrato (CDR):

• I Disegni Comunitari Registrati sono regolati da un unico sistema legale che garantisce una protezione unica e forte in tutta l’Unione Europea. Il disegno comunitario viene registrato direttamente dinanzi all’EUIPO in Alicante in accordo con le condizioni specificate nel regolamento sul Disegno Comunitario.
• Un Disegno Comunitario Registrato conferisce, al suo proprietario, il diritto esclusivo di fabbricare, immettere nel mercato, vendere, commercializzare, importare ed esportare qualsiasi prodotto che riproduce un disegno o modello protetto. I disegni comunitari registrati sono protetti da disegni simili anche quando gli stessi sono stati immessi nel mercato in buona fede come per esempio in caso in cui non si era a conoscenza dell’esistenza del disegno precedente.
• La procedura di registrazione del Disegno Comunitario è molto semplice. Infatti è necessario presentare un’unica domanda in una delle lingue ufficiali.
• L’EUIPO effettua un primo esame formale della domanda. Non viene effettuato nessun esame di merito approfondito, a parte la verifica che si tratti di una domanda di disegno o modello comunitario e che non sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume. Nel caso in cui non vi siano vizi o, nel caso in cui vi siano, vengano sanati, verrà rilasciato un certificato di registrazione e il disegno o modello comunitario verrà pubblicato immediatamente.
• Con una stessa domanda è possibile richiedere la protezione per più disegni o modelli purché questi appartengano alla medesima classe della Classificazione Internazionale di Locarno.
• Il richiedente può chiedere, una volta presentata la domanda, che la pubblicazione del disegno o modello comunitario sia differita per un periodo di 30 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di priorità.
• La registrazione di un disegno Comunitario ha una durata di cinque anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proproga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione.
• Il regolamento prevede la possibilità di presentare una domanda di cancellazione, una volta che il disegno o modello è stato registrato, per mancato rispetto dei requisiti della novità o del carattere individuale.

2. Disegno Comunitario non Registrato (CDNR):

• Per ottenere la protezione di un Disegno Comunitario non Registrato non è necessario presentare alcuna domanda in quanto la protezione si acquisisce automaticamente in seguito alla semplice divulgazione all’interno della Comunità Europea. Questo diritto ha una durata improrogabile di tre anni a partire dalla data di divulgazione del disegno.
• Oltre ad una protezione più breve il disegno comunitario non registrato offre anche un minore forma dio protezione. Infatti il Disegno comunitario non registrato sarà protetto solo contro le mere copie in mala fede del disegno (es. nel caso in cui la controparte era a conoscenza dell’esistenza del disegno anteriore).

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